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COME FARE PER
Contrassegno di circolazione e sosta per invalidi
Descrizione:
Si tratta di autorizzazioni rilasciate ai cittadini diversamente abili o con gravi difficoltà di deambulazione in modo tale che possano usufruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, né necessariamente subordinato al possesso della patente di guida.
Affinché si possa godere dei benefici del contrassegno, questo deve essere esposto sul parabrezza del veicolo qualora l'intestatario sia alla guida o accompagnato da terzi.
L'autorizzazione vale su tutto il territorio nazionale e nei Paesi della Comunità Europea.
Come Fare:
Per il rilascio della autorizzazione, l’interessato deve presentare domanda al comune di residenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, i dati personali, gli elementi oggettivi che costituiscono la richiesta e la certificazione medica rilasciata dall’ ufficio medico-legale dell’ Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che, nella visita medica, è stato accertato che la persona per la quale viene chiesta l’ autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Informazioni specifiche:
Il contrassegno, se esposto sul veicolo, permette di:
- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate");
- circolare e sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc)
(*)
;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione);
- circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne…).
Il contrassegno di invalidità, anche se correttamente esposto, non autorizza la sosta:
- su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;
- su attraversamento pedonale o ciclabile e marciapiedi;
- in prossimità o corrispondenza di intersezione (a meno di 5 metri);
- in corrispondenza di dosso o curva;
- in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- negli spazi riservati ai mezzi di soccorso, polizia;
- in tutti gli altri luoghi dove può creare grave intralcio o dove è comunque vietata dalle principali norme di comportamento
Se il contrassegno non è esposto, il veicolo non è autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle sopra citate deroghe ed è pertanto sanzionabile in caso di infrazioni.
Il permesso può essere rilasciato per un periodo limitato di tempo, nei casi di infermità temporanea, oppure con validità di 5 anni in caso di invalidità permanente. In quest'ultimo caso il rinnovo potrà essere ottenuto alla scadenza, presentando il certificato del medico curante che attesta che le condizioni di invalidità rilevate sono ancora presenti.
(*) per accedere alla ZTL presidiata da varchi elettronici del Comune di Torino, è necessario allegare, alla richiesta di rilascio, la copia fotostatica (fronte - retro) della carta di circolazione del veicolo normalmente in uso (max. n. 2 veicoli)
Dove Rivolgersi:
Polizia Locale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Tempistica:
Il Contrassegno per disabii viene rilasciato, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
Riferimenti Normativi:
Art. 188 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
Art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
Documenti allegati:
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