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Come Fare Per

Contrassegno di circolazione e sosta per invalidi

Descrizione:
Si tratta di autorizzazioni rilasciate ai cittadini diversamente abili o con gravi difficoltà di deambulazione in modo tale che possano usufruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, né necessariamente subordinato al possesso della patente di guida.
Affinché si possa godere dei benefici del contrassegno, questo deve essere esposto sul parabrezza del veicolo qualora l'intestatario sia alla guida o accompagnato da terzi.
L'autorizzazione vale su tutto il territorio nazionale e nei Paesi della Comunità Europea.


Come Fare:

Per il rilascio della autorizzazione, l’interessato deve presentare domanda al comune utilizzando il modulo allegato, corredato di n. 2 foto tessera recenti e della certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’A.S.L. TO4 di Ciriè, dalla quale risulta che, nella visita medica, è stato accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Il permesso sarà rilasciato con validità fino alla data indicata nella certificazione, oppure con validità di 5 anni nel caso in cui la certificazione sia valevole a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso il rinnovo potrà essere ottenuto alla scadenza, presentando il certificato del medico curante che attesta che le condizioni di invalidità rilevate sono ancora presenti.

Modalità di richiesta della certificazione medica per la concessione del contrassegno di circolazione e sosta:

PRIMO RILASCIO e RINNOVO PERMESSI TEMPORANEI:

La certificazione va richiesta alla Medicina Legale dell’ASL TO4 di Ciriè:

  • Presso gli uffici in Ciriè via Mazzini 13;
  • Telefonicamente al N.011 9217550 il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00;
  • Inviando una e-mail di richiesta a certificatimedleg@aslto4.piemonte.it corredata della documentazione medica attestante l’invalidità.

RINNOVO PERMESSI ALLA SCADENZA DEI 5 ANNI:

  • Si richiede al Medico di famiglia la certificazione che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno.

Informazioni specifiche:
Il contrassegno, se esposto sul veicolo, permette di:

- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate");
- circolare e sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc) (*);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione);
- circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne…).

Il contrassegno di invalidità, anche se correttamente esposto, non autorizza la sosta:
- su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;
- su attraversamento pedonale o ciclabile e marciapiedi;
- in prossimità o corrispondenza di intersezione (a meno di 5 metri);
- in corrispondenza di dosso o curva;
- in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- negli spazi riservati ai mezzi di soccorso, polizia;
- in tutti gli altri luoghi dove può creare grave intralcio o dove è comunque vietata dalle principali norme di comportamento

Se il contrassegno non è esposto, il veicolo non è autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle sopra citate deroghe ed è pertanto sanzionabile in caso di infrazioni.

(*) per accedere alla ZTL presidiata da varchi elettronici del Comune di Torino, è necessario allegare, alla richiesta di rilascio, la copia fotostatica (fronte - retro) della carta di circolazione del veicolo normalmente in uso (max. n. 2 veicoli)


Dove Rivolgersi:
Polizia Locale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Tempistica:
Il Contrassegno per disabii viene rilasciato, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza

Riferimenti Normativi:
Art. 188 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
Art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Documenti allegati:
File pdfmodulo richiesta permesso disabili (21,65 KB)