Gli elettori non deambulanti e/o affetti da grave infermità fisica non in grado di esercitare il diritto di voto autonomamente (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o analogo impedimento) possono farsi assistere in cabina da un/a accompagnatore/trice di fiducia (art. 29 Legge n. 104/1992).Per maggiori informazioni consultare l'allegato.