Giovedì, 09 Maggio 2024
L’attività di propaganda elettorale ha inizio il 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni.
Durante il periodo di campagna elettorale, gli artt. 19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevedono che i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, con proprie norme regolamentari mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.