Seguici su
Cerca

Whistleblowing- Segnalazione illeciti

Il Whistleblowing è un istituto regolamentato dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 volto a garantire la libertà di espressione e d’informazione. È anche strumento di prevenzione e contrasto della corruzione poiché promuove l’emersione di illeciti commessi all’interno della Pubblica Amministrazione e degli enti di diritto privato.

Tramite questo istituto è possibile segnalare le condotte illecite, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 garantendo non solo al segnalatore – whistleblower - la protezione da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione) ma introducendo anche forme di tutela rafforzata a soggetti diversi dal segnalatore, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.


Descrizione

Chi può effettuare segnalazioni
La segnalazione può essere effettuata da:

  • dipendenti, a qualsiasi titolo, del Comune di Mappano a tempo determinato o indeterminato;
  • lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Mappano;
  • lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Mappano;
  • liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività il Comune di Mappano;
  • soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Mappano.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere effettuata anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
  • protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti.
 
Cosa non può essere oggetto di segnalazione tramite whistleblowing?
Non possono essere oggetto di segnalazione:
  • le notizie palesemente prive di fondamento;
  • le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
  • le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del soggetto segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.


Quali elementi e caratteristiche deve avere la segnalazione?
Ai fini dell’applicazione dell’istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse, le segnalazioni devono essere rispondenti a determinate caratteristiche. La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata; il segnalante deve quindi fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto, affinché sia possibile accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

  • dati anagrafici, incarico/ruolo e recapiti del segnalante;
  • circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • chiara e completa descrizione del fatto;
  • generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
  • indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.


È possibile allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Quali sono le misure di protezione per il segnalante?
La tutela della riservatezza del segnalante.
L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai soggetti incaricati della trattazione delle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
La tutela della riservatezza è inoltre assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.
La tutela da ritorsioni
A tutela del whistleblower è stabilito il divieto di ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La gestione delle comunicazioni delle presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, compete esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.
Le modalità di segnalazione all’ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’ANAC.

 

Canali di segnalazione
Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali previsti dal legislatore:

Canale di segnalazione interna. La segnalazione è diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e può essere effettuata tramite due modalità:

  • per iscritto avvalendosi esclusivamente della piattaforma dedicata;
  • oppure in modalità orale, mediante l’incontro in presenza con il RPCT, da concordare fissando l’appuntamento mediante il seguente indirizzo mail: segretario@comune.mappano.to.it, e con l’assistenza di un funzionario verbalizzante appartenente all’ufficio di staff del RPCT.

Canale di segnalazione esterna presso ANAC
, in presenza di una delle condizioni previste dal legislatore:
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno predisposto (segnalazione tramite la piattaforma dedicata e pubblicata sul sito dell’Ente ovvero incontro diretto con il RPCT), ma la segnalazione non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che tramite il canale interno, la segnalazione non avrebbe un seguito efficace o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all’ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’ANAC.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha adottato Linee guida (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Divulgazioni pubbliche, attraverso le quali si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Esse possono essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, 
mediante la quale i soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui essi siano venuti a conoscenza all’interno del proprio contesto lavorativo. A tal proposito, si rimanda alle indicazioni fornite da ANAC nelle Linee Guida.

Collegamenti

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 28/08/2025 13:36

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri