Il Whistleblowing è un istituto regolamentato dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 volto a garantire la libertà di espressione e d’informazione. È anche strumento di prevenzione e contrasto della corruzione poiché promuove l’emersione di illeciti commessi all’interno della Pubblica Amministrazione e degli enti di diritto privato.
Tramite questo istituto è possibile segnalare le condotte illecite, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica.
Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 garantendo non solo al segnalatore – whistleblower - la protezione da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione) ma introducendo anche forme di tutela rafforzata a soggetti diversi dal segnalatore, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.
Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.
Chi può effettuare segnalazioniLa segnalazione può essere effettuata da:
La segnalazione può essere effettuata anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.Cosa si può segnalare?Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
Quali elementi e caratteristiche deve avere la segnalazione?Ai fini dell’applicazione dell’istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse, le segnalazioni devono essere rispondenti a determinate caratteristiche. La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata; il segnalante deve quindi fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto, affinché sia possibile accertare la fondatezza di quanto segnalato.
La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:
È possibile allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.Quali sono le misure di protezione per il segnalante?La tutela della riservatezza del segnalante.L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai soggetti incaricati della trattazione delle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
Canali di segnalazioneLe segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali previsti dal legislatore:Canale di segnalazione interna. La segnalazione è diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e può essere effettuata tramite due modalità:
Le modalità di segnalazione all’ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’ANAC.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha adottato Linee guida (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Divulgazioni pubbliche, attraverso le quali si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Esse possono essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni: